NORMATIVA FISCALE
VERIFICAZIONE PERIODICA DEI MISURATORI PRIVI DI SIGILLO FISCALE
5.1 I misuratori privi per qualsiasi causa di sigillo fiscale,anche se muniti di «targhetta di verificazione periodica» con termini di validitą non ancora scaduti, sono sottoposti ad una nuova verificazione periodica, secondo idonee procedure specificate dal laboratorio prescelto nella sua domanda di abilitazione, di valenza identica a quelle effettuate nei controlli di conformitą di cui all'art. 7 del decreto. 5.2 La richiesta di verificazione periodica nei casi di misuratore senza sigillo fiscale e' accompagnata da dichiarazione dell'utente resa conformemente all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni, e da dichiarazione di chi ha eseguito la riparazione, resa ai medesimi sensi, attestanti: a) che il misuratore, nei suoi componenti hardware e software, non ha subito alterazioni rispetto al corrispondente modello regolarmente approvato; b) le cause dell'assenza del sigillo fiscale; c) gli eventuali interventi eseguiti sui componenti hardware e software del misuratore; d) gli estremi identificativi dell'eventuale soggetto che ha effettuato gli interventi. 5.3 A seguito di esito positivo il tecnico incaricato della verificazione, oltre agli adempimenti previsti al punto 4.2, provvede a: a) apporre, nell'alloggiamento del sigillo fiscale, il proprio sigillo identificativo, previsto nel provvedimento di abilitazione, secondo i casi, del laboratorio o del fabbricante ai sensi rispettivamente del successivo punto 6.2 o dell'ultimo comma dell'art. 7 del decreto; b) applicare sul misuratore la «targhetta di verificazione periodica» prevista al punto 4.3. 5.4. In caso di esito negativo, si applicano le disposizioni dei punti 4.4 e 4.5.
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