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VERIFICAZIONE PERIODICA

NORMATIVA FISCALE

VERIFICAZIONE PERIODICA

I misuratori sono muniti oltre che del prescritto sigillo fiscale anche di «targhetta di verificazione periodica» con termini di validitą non scaduti, applicata ai sensi del punto 4.3 a seguito di verificazione periodica. I misuratori sono sottoposti a verificazione periodica secondo la scadenza stabilita. La verificazione periodica per la prima volta viene effettuata: per i misuratori fiscali in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, entro un anno dalla data stessa; per gli altri misuratori fiscali: contestualmente al controllo di conformitą ed in tal caso viene eseguito dall'ufficio finanziario competente o dal fabbricante abilitato, titolare del provvedimento di approvazione del relativo modello; all'atto della messa in servizio del misuratore fiscale ed in tal caso la verificazione viene effettuata da laboratorio abilitato. La verificazione periodica di un misuratore e' effettuata, su richiesta ed a spese dell'utente che ne ha comunicato la messa in servizio ai sensi dell'art. 8 del decreto, nel luogo di funzionamento da uno dei soggetti seguenti, o nelle sedi dei soggetti medesimi: da un laboratorio abilitato, nel rispetto delle condizioni fissate dal provvedimento di abilitazione del laboratorio; dal fabbricante abilitato che sia titolare del provvedimento di approvazione del relativo modello; da un laboratorio di fabbricante abilitato che sia titolare del provvedimento di approvazione del relativo modello, ove il laboratorio medesimo sia espressamente menzionato nel provvedimento di abilitazione del fabbricante.


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