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SCONTRINO ERRATO

NORMATIVA FISCALE

SCONTRINO ERRATO



In caso di scontrino errato il legislatore nell'articolo 12 ultimo comma del Decreto 23 marzo 1983 stabilisce che, "Gli scontrini erroneamente emessi e non ancora rilasciati possono essere annullati mediante idonea annotazione ( 2 barre traverse e la dicitura scontrino errato ), anche della relativa causale, sullo stesso documento che và comunque allegato allo scontrino di chiusura giornaliera". Degli scontrini erroneamente emessi e rilasciati si occupa la circolare N. 60 del 10 giugno 1983 della Direzione generale delle tasse e recita "Gli scontrini erroneamente emessi e rilasciati non possono essere annullati, ma delle erronee risultanze, sempreché sussistano comprovati presupposti, può tenersi conto in sede di annotazione sui registri dei corrispettivi e di prima nota e non oltre tale momento". Quindi la correzione è possibile in linea teorica, in pratica risulta difficile sopratutto se si tratta di errori grossolani e frequenti (es. digito ? 10,00 e solitamente questa cifra rientra in una digitazione ordinaria, se digito ? 1000,00 e questa non rientra in una digitazione ordinaria, risulta più facile dimostrare che sussistano comprovati presupposti), la correzione deve essere eseguita nel momento stesso in cui avviene l'annotazione sui registri dei corrispettivi, scaduto tale termine, l'annotazione è tardiva e la correzione non è più consentita. Per ovviare all'inconveniente di digitare importi elevati erroneamente, i registratori di cassa consentono di impostare un limite massimo d'importo digitabile.



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