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MANCATA EMISSIONE SCONTRINO FISCALE SANZIONI

NORMATIVA FISCALE

MANCATA EMISSIONE SCONTRINO FISCALE SANZIONI




Nuove norme sullo scontrino fiscale sono entrate in vigore il 29 novembre 2006. Mancata emissione o emissione per importi inferiori delle ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto 100% dell'imposta corrispondente all'importo non documentato e, comunque, non inferiore a 516 euro. Identica sanzione si applica in caso di omesse annotazioni sul registro dei corrispettivi sostitutivo in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali. La sanzione non può essere inferiore a 516 euro. La legge prevede, quale sanzione accessoria al mancato rilascio di tre scontrini o tre ricevute fiscali nell’arco di cinque anni, la chiusura dell’esercizio. La chiusura scatta automaticamente alla terza infrazione rilevata. La chiusura è disposta dalla direzione regionale dell’agenzia delle Entrate. Deve essere notificata al contribuente, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando è stata contestata la terza violazione. La norma dispone che quando siano state contestate, nel corso di un quinquennio, tre distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie, è disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, per un periodo da tre giorni a un mese. Se l’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione supera la somma di 50.000 euro, la sospensione è disposta per un periodo da 1 mese a 6 mesi. La sanzione della chiusura dell’esercizio è disposta anche nel caso in cui il contribuente che ha commesso la violazione definisce in via agevolata la sanzione principale (cioè definisce il verbale con il pagamento di un quarto della sanzione irrogata rinunciando a proporre ricorso). Altra importantissima novità consiste nell’immediata esecutività del provvedimento di chiusura, in deroga alle norme generali in base alle quali le sanzioni accessorie sono eseguite quando il provvedimento di irrogazione è divenuto definitivo. Di conseguenza il ricorso contro il provvedimento di irrogazione delle sanzioni non sospende il calcolo delle tre omissioni in cinque anni e la sanzione della chiusura può scattare lo stesso, anche se si è fatto ricorso.


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